Le norme italiane si sono allineate alle nuove direttive europee: oggi la predisposizione per la ricarica elettrica è obbligatoria in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazioni importanti.
Come nasce l’obbligo di predisporre un impianto per la ricarica elettrica
Già con il D.Lgs. 257/2016, che recepisce la Direttiva europea 2014/94/UE (DAFI), l’Italia aveva introdotto l’obbligo di predisporre infrastrutture di ricarica nei nuovi edifici. Il decreto stabiliva che:
“Negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci posti auto deve essere predisposta un’infrastruttura di canalizzazione per consentire l’installazione di punti di ricarica in ciascun posto auto.”
Tuttavia, la norma non era chiara su controlli, responsabilità e modalità tecniche. Molti costruttori, perciò, si sono limitati a una “predisposizione minima” o inesistente.
L’evoluzione con il D.Lgs. 48/2020
Con il D.Lgs. 48/2020, l’Italia si è allineata alla Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD). Il decreto ha reso più stringente e chiaro l’obbligo di predisposizione per la ricarica elettrica integrando all’art. 4 del D.Lgs. 192/2005 il nuovo comma 1-bis, che stabilisce:
“Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, sono rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.”
In pratica:
- Negli edifici residenziali, vi è l’obbligo di canalizzazione per ogni posto auto, così da consentire la futura installazione di wallbox o colonnine.
- Negli edifici non residenziali (uffici, hotel, centri commerciali, aziende) dev’esserci almeno un punto di ricarica attivo e una predisposizione adeguata per ulteriori stalli;
- Nelle ristrutturazioni importanti scatta l’obbligo di canalizzazione se l’intervento che coinvolge almeno il 50% della superficie e l’impianto elettrico.
La realtà italiana : condomìni nuovi ancora senza predisposizione per la ricarica elettrica
Nonostante le norme siano in vigore da anni, la realtà italiana è ben diversa: la predisposizione obbligatoria per la ricarica elettrica è spesso disattesa.
Molti condomìni di nuova costruzione non hanno alcuna predisposizione, mancano canaline, quadri predisposti e linee ordinate.
Quando un condòmino decide di installare una wallbox deve:
- Tirare una linea dal proprio contatore (anche per 80-100 metri);
- Attraversare pareti, scale e autorimesse;
- Sostenere costi importanti per opere murarie e cavidotti.
Nei condomìni con più scale (A, B, C) la bobina di sgancio è spesso installata solamente in una scala, complicando ulteriormente l’intervento e incrementando i costi.
E poiché i condomini raramente trovano un accordo per la realizzazione di un’infrastruttura comune, ognuno realizza autonomamente il proprio impianto con canaline e percorsi differenti. Il risultato? Impianti disordinati, canaline ovunque e un caos tecnico che ricorda i tetti di Roma colmi di antenne e fili volanti.
Eccezioni e casi particolari
Il D.Lgs. 48/2020 prevede che l’obbligo di predisposizione per la ricarica elettrica possa essere escluso solo in casi specifici, ad esempio quando:
- L’edificio è di proprietà di microimprese o PMI e l’intervento risulta sproporzionato rispetto ai costi.
- Il costo dell’infrastruttura supera una determinata soglia rispetto al costo complessivo dei lavori.
Si tratta comunque di eccezioni rare e da valutare caso per caso, non della norma generale.
Rispettare la normativa conviene
Dal 2017 la legge impone la predisposizione obbligatoria per la ricarica elettrica e con il D.Lgs. 48/2020, gli obblighi sono diventati ancora più stringenti e chiari.
Eppure, gran parte dei nuovi edifici continua a ignorarli. Predisporre oggi un’infrastruttura per la ricarica elettrica significa evitare costi futuri, aumentare il valore dell’immobile e garantire sicurezza e ordine tecnico.
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